Art. 24

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[1](Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 24; legge 15 giugno 1893, n. 294, art. 1; legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 5.

[2]Gli ufficiali traslocati al Ministero, compresi gli aiutanti principali e gli archivisti, ed esclusi gli ispettori, godono, oltre alle indennita' assegnate con leggi speciali agli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato con sede in Roma, l'indennita' di cui All'art. 21, per il primo mese, e per il tempo successivo la meta' dell'indennita' mensile di cui all'art. 23.

[3]Gli ufficiali, chiamati o inviati in temporanea missione presso il Ministero o presso altri uffici del Regno, non hanno invece altre indennita' che quella stabilita dall'art. 21.

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art24 · fonte su Normattiva