Art. 25
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L'indennita' mensile, di cui all'art. 23, puo' essere aumentata di una somma fra le 40 e le 100 lire, a seconda che le condizioni di residenza si trovino aggravate per isolamento, per eccezionale insalubrita' di clima, o per altre cause straordinarie, le quali debbono essere specificate nel decreto ministeriale che assegna l'indennita' stessa.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva