Art. 25

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

L'indennita' mensile, di cui all'art. 23, puo' essere aumentata di una somma fra le 40 e le 100 lire, a seconda che le condizioni di residenza si trovino aggravate per isolamento, per eccezionale insalubrita' di clima, o per altre cause straordinarie, le quali debbono essere specificate nel decreto ministeriale che assegna l'indennita' stessa.

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art25 · fonte su Normattiva