Art. 27
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[1]Per le spese di cancelleria, di riscaldamento ed altre d'ufficio sono fissate annualmente dal Ministero, secondo l'importanza del relativo servizio, le indennita' da corrispondersi agli ufficiali preposti ad uffici centrali e distaccati, si' ordinari che speciali.
[2]Per gli ispettori superiori membri del Consiglio superiore, l'indennita' per spese d'ufficio e' fissata annualmente in L. 1000.
[3]Al presidente del Consiglio superiore e' invece corrisposta una annua indennita' di L. 2000, e quella di L. 1500 per ciascun presidente di sezione e per gli ispettori superiori incaricati delle funzioni di direttore generale.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva