Art. 30

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[1]Il ruolo organico del personale per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua di 1ª e 2ª categoria e delle rispettive opere e' stabilito nel modo seguente:

  • A)Custodi idraulici.

[2]Custodi di 1ª classe, n. 175, con lo stipendio annuo di L. 1500. » 2ª » n. 150 » » » 1200. » 3ª » n. 100 » » » 1000. ------- Totale... n. 425 -------

  • B)Guardiani idraulici.

[3]Guardiani di 1ª classe n. 340, col salario annuo di L. 720. » 2ª » n. 390, » » » 660. ------- Totale... n. 730. -------

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art30 · fonte su Normattiva