Art. 30
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[1]Il ruolo organico del personale per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua di 1ª e 2ª categoria e delle rispettive opere e' stabilito nel modo seguente:
- A)Custodi idraulici.
[2]Custodi di 1ª classe, n. 175, con lo stipendio annuo di L. 1500. » 2ª » n. 150 » » » 1200. » 3ª » n. 100 » » » 1000. ------- Totale... n. 425 -------
- B)Guardiani idraulici.
[3]Guardiani di 1ª classe n. 340, col salario annuo di L. 720. » 2ª » n. 390, » » » 660. ------- Totale... n. 730. -------
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva