Art. 32
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[1]La prima nomina e le promozioni di grado e classe del personale superiore e subalterno del genio civile, non che le nomine degli ufficiali d'ordine, sono fatte per decreto Reale.
[2]Le promozioni degli ufficiali d'ordine, nonche' le nomine e promozioni degli inservienti, sono fatte per decreto ministeriale.
[3]Non si fanno ammissioni, se non nell'ultimo grado e classe di ciascuna categoria.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva