Art. 33

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[1]Nel corpo del genio civile potranno essere ammessi, in soprannumero, pel grado d'ingegneri capi, ingegneri od architetti segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti.

[2]Tali ammissioni non supereranno il venticinquesimo dei posti stabiliti dal ruolo normale pel grado corrispondente; e saranno sempre fatte col voto favorevole di due terzi dei componenti il Comitato, di cui all'art. 42.

[3]Potranno egualmente essere assunti in servizio provvisorio, per opere speciali e per un tempo determinato, ingegneri ed architetti distinti, sentito il parere del Comitato del personale.

[4]I loro emolumenti saranno pareggiati a quelli del genio civile nei gradi corrispondenti che loro verranno assegnati.

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art33 · fonte su Normattiva