Art. 33
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[1]Nel corpo del genio civile potranno essere ammessi, in soprannumero, pel grado d'ingegneri capi, ingegneri od architetti segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti.
[2]Tali ammissioni non supereranno il venticinquesimo dei posti stabiliti dal ruolo normale pel grado corrispondente; e saranno sempre fatte col voto favorevole di due terzi dei componenti il Comitato, di cui all'art. 42.
[3]Potranno egualmente essere assunti in servizio provvisorio, per opere speciali e per un tempo determinato, ingegneri ed architetti distinti, sentito il parere del Comitato del personale.
[4]I loro emolumenti saranno pareggiati a quelli del genio civile nei gradi corrispondenti che loro verranno assegnati.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva