Art. 34
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[1]I posti di ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere civile nelle scuole di applicazione e negli istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche, e che non hanno superato il 30° anno di eta'.
[2]Per gli ingegneri che alla data di apertura del concorso si trovino inscritti nel ruolo degli aiutanti, detto limite e' prorogato al 40° anno di eta'.
[3]Nessuno puo' presentarsi piu' di due volte all'esame di concorso.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 18 agosto 1911 · versione 0 su Normattiva