Art. 34

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[1]I posti di ingegnere allievo sono conferiti in seguito a regolare concorso ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere civile nelle scuole di applicazione e negli istituti tecnici superiori o politecnici o scuole superiori politecniche, e che non hanno superato il 30° anno di eta'.

[2]Per gli ingegneri che alla data di apertura del concorso si trovino inscritti nel ruolo degli aiutanti, detto limite e' prorogato al 40° anno di eta'.

[3]Nessuno puo' presentarsi piu' di due volte all'esame di concorso.

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 18 agosto 1911 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art34 · fonte su Normattiva