Art. 36
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[1]Per essere ammessi agli esami di aiutante di terza classe i candidati devono presentare almeno la patente di perito-agrimensore o di architetto, rilasciata da istituti tecnici o di belle arti, e non aver compiuto il 30° anno di eta'.
[2]((Un decimo dei posti di aiutante di 3ª classe del genio civile, che si rendano vacanti dal 1° luglio 1908, e' riservato ai custodi idraulici i quali:
- a)abbiano i titoli di studio prescritti dalle vigenti norme per l'ammissione al concorso per aiutante di 3ª classe del genio civile;
- b)abbiano prestato servizio come custodi almeno per un triennio, e non abbiano oltrepassato il 40° anno d'eta';
- c)sostengano favorevolmente un esame pratico d'idoneita')).
Testo vigente dal 7 agosto 1908 al 21 dicembre 1934 · versione 1 su Normattiva