Art. 37
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Per l'ammissione ai posti d'ufficiale d'ordine e' necessaria la licenza ginnasiale o di scuola tecnica, ne' si deve aver compiuto il 25° anno di eta', salve le disposizioni degli articoli 12 e 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sotto ufficiali, approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, modificato con la legge 2 giugno 1904, n. 217; per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, questo limite di eta' sara' aumentato di tanti anni quanti ne avranno passati sotto le bandiere.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva