Art. 41
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Non puo' essere promosso per anzianita' chi ha raggiunto gli anni di eta' o di servizio, che a termini dell'art. 1 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, danno diritto al collocamento a riposo.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva