Art. 44
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali del genio civile non possono prendere alcuna ingerenza in servizio dei privati, di societa', di provincie, comuni e altri corpi morali, ne' accettare delegazioni dai tribunali, senza una speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.
[2]Eguale autorizzazione e' necessaria per qualsiasi servizio da prestarsi all'estero.
[3]L'autorizzazione non potra' concedersi se non in casi eccezionali, e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva