Art. 46
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[1]Agli ufficiali tecnici del genio civile che intendessero recarsi a spese proprie all'estero per cagione di studi, secondo un programma approvato dal Ministero, potra' con decreto ministeriale essere accordato un permesso straordinario non maggiore di due anni, a condizione che essi presentino relazioni illustrative degli studi compiuti.
[2]Detti ufficiali, pel tempo del loro permesso straordinario di studio, non godono alcuno stipendio o indennita' a carico dello Stato, ma conservano la loro posizione nel ruolo con diritto a promozioni e collocamento a riposo.
[3]Dovranno essi, anno per anno, versare anticipatamente nelle casse dello Stato la quota loro spettante per ritenuta sulle pensioni.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva