Art. 48
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[1]Gli aiutanti del genio civile in servizio al 15 giugno 1893, con grado accademico di ingegnere, possono concorrere, per esame, a due decimi dei posti di ingegnere di terza classe.
[2]Per gli aiutanti in servizio al 5 luglio 1882, non aventi grado d'ingegnere, rimangono in vigore le disposizioni dell'art. 340 della legge 20 novembre 1859, n. 3754.
[3]Nessuno potra' presentarsi piu' di due volte all'esame di idoneita'.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva