Art. 5
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[1]L'alta sorveglianza sui servizi affidati al corpo Reale del genio civile e' esercitata dal Ministero dei lavori pubblici per mezzo degli ispettori superiori del corpo stesso.
[2]A questo fine sono costituiti per decreto Reale compartimenti di ispezione, a ciascuno dei quali e' proposto un ispettore superiore.
[3]Possono pure essere ordinate ispezioni speciali.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva