Art. 5

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[1]L'alta sorveglianza sui servizi affidati al corpo Reale del genio civile e' esercitata dal Ministero dei lavori pubblici per mezzo degli ispettori superiori del corpo stesso.

[2]A questo fine sono costituiti per decreto Reale compartimenti di ispezione, a ciascuno dei quali e' proposto un ispettore superiore.

[3]Possono pure essere ordinate ispezioni speciali.

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art5 · fonte su Normattiva