Art. 50
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Gl'impiegati inscritti nel ruolo transitorio hanno qualita' d'impiegati civili dello Stato per tutti gli effetti delle vigenti leggi e regolamenti, meno per quanto riguarda gli aumenti sessennalie il trattamento di riposo, pei quali si provvede in modo speciale nei seguenti art. 51 e 52. Essi non sono soggetti a ritenuta per pensione.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva