Art. 51
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[1]Dopo ogni periodo di quattro anni di servizio effettivo, a partire dal 1° gennaio 1904, lo stipendio di ciascun impiegato inscritto nel ruolo transitorio del personale aggiunto sara' aumentato di un decimo, fino a raggiungere il massimo stabilito nella tabella di cui all'art. 49 per la categoria nella quale e' inscritto.
[2]Ai funzionari provvisti al 3 marzo 1904 dello stipendio di L. 6000 sara' accordato, dopo 4 anni dalla concessione del primo decimo, un secondo aumento, limitato a L. 400.
[3]Le norme ed i limiti pel passaggio dei funzionari aggiunti da una ad un'altra categoria del ruolo transitorio sono stabilite con regolamento, da approvarsi con R. decreto, dopo udito il parere del Consiglio di Stato.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva