Art. 52

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[1]Ai funzionari inscritti nei ruoli del personale aggiunto, che all'eta' di 65.anni chiedessero il collocamento a riposo, o che, in qualunque tempo, fossero dispensati dall'ufficio per accertata inabilita', o per riduzione di corpo; alle vedove ed ai figli, in caso di morte dell'impiegato durante il servizio, che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge organica sulle pensioni, sara' corrisposta, una volta tanto, una indennita' in ragione di un mese di stipendio per ognuno dei primi 10 anni di servizio, e di un mese per ogni biennio intiero di ulteriore servizio.

[2]Nel computo dell'indennita' sara' tenuto conto del servizio straordinario prestato, e degli anni di servizio militare utile, secondo le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art52 · fonte su Normattiva