Art. 53

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[1]Per un periodo di 5 anni dalla data della promulgazione della legge 3 marzo 1904, n. 66, e senza oltrepassare il limite della somma annualmente attribuita al Ministero dei lavori pubblici per nuove pensioni di diritto, il Governo avra' facolta' di collocare a riposo aiutanti del Genio civile, dei quali sara' compilato un elenco entro sei mesi dalla promulgazione della legge predetta, ancorche' non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio che per eta' e per condizioni di salute non siano piu' idonei all'ufficio ed abbiano non meno di 15 anni di servizio.

[2]Ai detti funzionari spettera' il diritto di conseguire una pensione uguale alla meta' del loro stipendio.

[3]Per tali collocamenti a riposo sara' dal Ministero dei lavori pubblici sentita una Commissione, nominata con decreto Reale, e composta di 5 membri, scelti fra i funzionari superiori del Ministero e fra gli ispettori superiori del Genio civile.

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art53 · fonte su Normattiva