Art. 54
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
E' vietato a tutti gli impiegati del genio civile di prendere parte a qualunque impresa di pubblici lavori, sotto pena di essere ritenuti dimissionari.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva