Art. 56
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[1]E' vietata la nomina di qualsivoglia impiegato straordinario alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici.
[2]E' solo permessa l'assunzione precaria degli assistenti giornalieri per la sorveglianza locale dei lavori, e degli aiuti provvisori di cui all'art. 31.
[3]L'assunzione ed il licenziamento di questo personale di assistenti ed aiuti provvisori non potra' essere fatto che dagli ingegneri capi del genio civile, sotto la propria responsabilita', previe le autorizzazioni e con le norme stabilite nei rispettivi regolamenti.
[4]Sui fondi stanziati per le opere di bonifica, di cui alla legge 7 luglio 1902, n. 333, saranno corrisposti gli assegni agli assistenti da assumersi in temporaneo servizio del ministro dei lavori pubblici, per la durata dei singoli lavori di bonifica.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 7 agosto 1908 · versione 0 su Normattiva