Art. 57
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Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere al pagamento degli stipendi, indennita' e competenze del personale del genio civile, sui capitoli della spesa ordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativi al servizio generale del genio civile all'Amministrazione centrale.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva