Art. 58
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Le disposizioni della presente legge, in quanto siano applicabili, sono estese al Reale corpo delle miniere, istituito dalla legge sull'ordinamento del genio civile del 20 novembre 1859, n. 3754.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva