Art. 6
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[1]((Presso il Ministero dei lavori pubblici e' costituito un Consiglio superiore dei lavori pubblici con un presidente, tre presidenti di sezione, gli ispettori superiori del genio civile in servizio attivo, gli ispettori generali e superiori del ruolo di vigilanza dell'Ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero (istituito con R. decreto 25 giugno 1905, n. 275), l'ispettore generale o superiore preposto alla direzione dell'Ufficio stesso e quattro funzionari tecnici superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, due dei quali in servizio attivo dell'Ispettorato centrale, nominati con decreto Reale ogni biennio, in seguito a proposta del Consiglio di amministrazione delle ferrovie stesse)).
[2]Sono aggregati al Consiglio superiore due ispettori del Real corpo delle miniere in servizio attivo.
[3]Vi possono essere pure aggregati, quali consiglieri straordinari, tre ingegneri od architetti, segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti. Questi consiglieri straordinari sono nominati per R. decreto, intervengono con voto deliberativo nelle sole adunanze generali appositamente indette per trattare di lavori e questioni importanti; durano in carica due anni e possono essere rinominati.
[4]Essi hanno diritto, oltre alle spese di viaggio, ad una indennita' giornaliera, che sara' fissata dal regolamento.
Testo vigente dal 7 agosto 1908 al 18 agosto 1911 · versione 1 su Normattiva