Art. 7
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[1]Il Consiglio superiore dei lavori pubblici da' parere sugli affari sottoposti al suo esame e delibera in adunanza generale o diviso per sezioni.
[2]Sono sottoposti al Consiglio superiore i progetti per la costruzione di nuove strade ferrate e tramvie.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva