Art. 8
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[2]Le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono tre:
[3]1. Della viabilita' ordinaria e dei fabbricati.
[4]2. Delle opere idrauliche, terrestri e marittime.
[5]3. Delle strade ferrate e delle tramvie.
[6]Alle rispettive sezioni sono aggregati, con voto deliberativo, i direttori generali dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Alla terza sezione sono pure aggregati gli ispettori superiori amministrativi dell'ufficio speciale delle ferrovie, istituito col R. decreto 25 giugno 1905, n. 275, ed un funzionario superiore amministrativo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominato per un biennio per decreto Reale, quest'ultimo in seguito a proposta del Comitato d'amministrazione delle ferrovie stesse.
[7]I membri aggregati intervengono anche, con voto deliberativo, alle adunanze generali del Consiglio, quando si tratti di affari concernenti i servizi cui sono addetti.
[8]Alle sezioni possono essere aggregati ingegneri capi di 1ª classe con voto deliberativo.
[9]Il regolamento determina quali affari debbano essere deliberati in adunanza generale. E' sempre in facolta' del ministro dei lavori pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale.
[10]Il Comitato superiore delle strade ferrate, istituito col R. decreto 22 ottobre 1885, n. 3460 (serie 3ª), e' soppresso; le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 7 agosto 1908 · versione 0 su Normattiva