Art. 9

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[1]Per R. decreto e' stabilito il numero degli ispettori superiori per ciascuna sezione.

[2]E' pur fatta per R. decreto la distribuzione dei consiglieri nelle sezioni.

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art9 · fonte su Normattiva