Art. 1
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[1]Gl'impiegati civili dello Stato sono nominati secondo gli ordinamenti organici di ciascuna Amministrazione e si distinguono, quando gli ordinamenti stessi non provvedano diversamente, in tre categorie: amministrativi, di ragioneria e d'ordine.
[2]La gerarchia fra gl'impiegati di ogni categoria e' costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; a parita' di grado e di classe, dall'anzianita'.
[3]L'anzianita' e' determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe; a parita' di tale data, da quella del decreto di nomina alla classe o al grado precedente. In caso di parita' nelle date di tutti i decreti cosi' di promozione, come di nomina, il piu' anziano di eta' ha la precedenza, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.
[4]Nel computo dell'anzianita' dov'essere dedotto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado e dallo stipendio.
[5]Ciascun Ministero deve pubblicare a stampa, nel marzo di ogni anno, i ruoli di anzianita' dei rispettivi impiegati secondo la situazione al primo gennaio, dandone avviso nella Gazzetta ufficiale. Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gl'impiegati possono ricorrere al ministro per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianita'. Il provvedimento sul ricorso e' firmato personalmente dal ministro ed e' definitivo.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva