Art. 10
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Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dallo Provincie, dai Comuni, dalle Universita' libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui appresso.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva