Art. 10

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Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dallo Provincie, dai Comuni, dalle Universita' libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui appresso.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art10 · fonte su Normattiva