Art. 14
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[1]Rispetto ai membri del corpo insegnante e dal corpo sanitario non sara' considerato come nuovo impiego:
[2]§ 1. La qualita' di direttore o di collaboratore, sotto qualunque titolo, di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati.
[3]§ 2. La qualita' di membro del Consiglio superiore di sanita'.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva