Art. 14

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[1]Rispetto ai membri del corpo insegnante e dal corpo sanitario non sara' considerato come nuovo impiego:

[2]§ 1. La qualita' di direttore o di collaboratore, sotto qualunque titolo, di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati.

[3]§ 2. La qualita' di membro del Consiglio superiore di sanita'.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art14 · fonte su Normattiva