Art. 15
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[1]Nei casi di cumulazione, consentiti dalla presente legge, si fara' luogo a riduzione, sempreche' i due stipendi riuniti eccedano la somma di L. 5000.
[2]Quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a L. 5000, e presi insieme eccedano questa somma, si fara' la riduzione di un terzo sulla eccedenza.
[3]Quando uno o entrambi gli stipendi eccedano la somma di lire 5000, la riduzione sara' di un terzo dell'uno dei due, se uguali, del minore di essi, se disuguali.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva