Art. 16

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Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato puo' essere conceduto ad un impiegato in attivita' di servizio, in aspettativa, in disponibilita' od in riposo, oltre lo stipendio, assegno o pensione di cui trovisi provveduto per uno di questi titoli.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art16 · fonte su Normattiva