Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato puo' essere conceduto ad un impiegato in attivita' di servizio, in aspettativa, in disponibilita' od in riposo, oltre lo stipendio, assegno o pensione di cui trovisi provveduto per uno di questi titoli.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva