Art. 17
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[1](Legge 8 aprile 1906 n. 109, art. 3).
[2]Salvo le disposizioni riguardanti il corpo insegnante, si eccettuano dal divieto di cui all'articolo precedente:
[3]§ 1. Le medaglie di presenza.
[4]§ 2. Gli assegnamenti per ispese d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio.
[5]§ 3. Le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco, tante in natura che in danari.
[6]§ 4. Gli assegni mensili straordinari al personale addetto al Gabinetto di un ministro o di un sottosegretario di Stato.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva