Art. 18

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[1]Sono parimente eccettuati gli assegnamenti e le pensioni:

[2]§ 1. Sopra gli ordini cavallereschi.

[3]§ 2. Per le medaglie al valor militare.

[4]§ 3. Ai membri degl'Istituti scientifici e letterari del Regno

[5]§ 4. Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art18 · fonte su Normattiva