Art. 18
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[1]Sono parimente eccettuati gli assegnamenti e le pensioni:
[2]§ 1. Sopra gli ordini cavallereschi.
[3]§ 2. Per le medaglie al valor militare.
[4]§ 3. Ai membri degl'Istituti scientifici e letterari del Regno
[5]§ 4. Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva