Art. 19
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La disposizione, di cui all'art. 10, non e' applicabile ai sottoufficiali o soldati veterani ed invalidi si di terra che di mare, per la retribuzione che viene loro corrisposta in dipendenza del servizio che prestano nelle amministrazioni dello Stato.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva