Art. 2
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[1](Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 4).
[2]Una tabella, annessa ai ruoli organici e compilata coi criteri e nei limiti convenienti a ciascun Ministero, determina le parificazioni di gradi degli impiegati dell'Amministrazione centrale fra loro e con quelli delle amministrazioni dipendenti.
[3]Il ministro, osservate le norme speciali di ciascuna amministrazione, puo' trasferire d'ufficio o sopra domanda, gl'impiegati dell'Amministrazione centrale nelle Amministrazioni provinciali dipendenti, o viceversa, purche' il trasferimento avvenga nella stessa categoria ed a posti il cui grado o stipendio non siano inferiori a quelli annessi ai posti donde gli impiegati sono trasferiti.
[4]I vice direttori generali nel Ministero dell'interno che fossero trasferiti nell'Amministrazione provinciale col grado di consigliere delegato conserveranno la differenza dello stipendio a titolo di assegno personale, valutabile agli effetti della pensione.
[5]Nessun impiegato puo' ricusare di adempiere temporaneamente un incarico, ancorche' proprio di un grado superiore al suo.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva