Art. 20
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[1](Legge 11 ottobre 1863, n. 1500, art. 1, alinea I°)
[2]L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per causa di provata infermita' o per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare: nei due ultimi casi non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.
[3]L'aspettativa per infermita' puo' essere data anche d'ufficio, su proposta del Consiglio di amministrazione e sulla base di prove dal medesimo raccolte.
[4]L'aspettativa per ragioni di famiglia puo' essere negata o revocata, sempre che cio' sia richiesto da motivi di servizio.
[5]Gl'impiegati chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare.
[6]Gl'impiegati, chiamati sotto le armi per servizio temporaneo, sono considerati in congedo, purche' l'assenza dall'ufficio non duri oltre i quattro mesi; per il tempo accedente i quattro mesi vengono collocati in aspettativa.
[7]L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.
[8]In caso di guerra l'impiegato sotto le armi si considera ad ogni effetto come in congedo.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva