Art. 21

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[1]Agli effetti dell'anzianita', il tempo trascorso in aspettativa per infermita', o per ragioni di servizio, o per servizio militare, e' computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

[2]Inoltre l'impiegato puo' ottenere promozioni di classe, per solo titolo di anzianita', anche durante l'aspettativa, purche' pero' questa gli sia stata concessa per infermita' o per servizio militare.

[3]Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non e' computato; l'impiegato, che cessa da tale stato, prende nel ruolo il posto di anzianita' che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art21 · fonte su Normattiva