Art. 23
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[1]Il collocamento in disponibilita' o in aspettativa e' stabilito con decreto Reale per gli impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti gli altri casi con decreto Ministeriale.
[2]Esso e' annunziato nella Gazzetta ufficiale con l'indicazione del motivo che l'ha determinato.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva