Art. 23

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[1]Il collocamento in disponibilita' o in aspettativa e' stabilito con decreto Reale per gli impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti gli altri casi con decreto Ministeriale.

[2]Esso e' annunziato nella Gazzetta ufficiale con l'indicazione del motivo che l'ha determinato.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art23 · fonte su Normattiva