Art. 25Legge 11 ottobre 1863, n, 1500, art. 4

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Scaduti questi termini, l'impiegato cessa dal far parte dell'Amministrazione, salva al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che a termini di legge possa competergli.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art25 · fonte su Normattiva