Art. 25
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Scaduti questi termini, l'impiegato cessa dal far parte dell'Amministrazione, salva al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che a termini di legge possa competergli.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva