Art. 26

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 2).

[2]Non si disporra' del posto dell'impiegato in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale stato.

[3]Se pero' la convenienza del servizio esige che al posto dell'impiegato in aspettativa si provvegga con nomina definitiva, se ne lasciera' vacante nella stessa amministrazione altro di eguale grado e stipendio.

[4]Quanto ai direttori generali ed ai prefetti in aspettativa, anche durante la medesima, potranno i loro posti essere provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedano.

[5]Tale eccezione e' pure applicabile agl'inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazione, ai consoli generali e consoli.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art26 · fonte su Normattiva