Art. 26
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[1](Legge 11 luglio 1889, n. 6233, art. 2).
[2]Non si disporra' del posto dell'impiegato in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale stato.
[3]Se pero' la convenienza del servizio esige che al posto dell'impiegato in aspettativa si provvegga con nomina definitiva, se ne lasciera' vacante nella stessa amministrazione altro di eguale grado e stipendio.
[4]Quanto ai direttori generali ed ai prefetti in aspettativa, anche durante la medesima, potranno i loro posti essere provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedano.
[5]Tale eccezione e' pure applicabile agl'inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazione, ai consoli generali e consoli.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva