Art. 27
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[1]Agl'impiegati collocati in disponibilita' o a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sara' conceduto un assegno non maggiore della meta', ne' minore del terzo dello stipendio, se conterranno dieci o piu' anni di servizio, o non maggiore di un terzo, ne' minore del quarto, se conteranno meno di dieci anni.
[2]Per gl'impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno con le norme stabilite di sopra circa la quantita', verra' dato o ragguagliato su quella parte degli aggi o proventi, sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva