Art. 28
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[1]Quando un impiegato in disponibilita' sia chiamato a prestare temporaneamente servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato, ricevera' a titolo d'indennita' una retribuzione, che in ogni caso non potra' eccedere la differenza tra l'assegno di disponibilita' e lo stipendio di attivita' dell'ultimo impiego da esso coperto.
[2]L'indennita' sara' pagata sui fondi stanziati pel servizio dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato e' destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva