Art. 28

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[1]Quando un impiegato in disponibilita' sia chiamato a prestare temporaneamente servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato, ricevera' a titolo d'indennita' una retribuzione, che in ogni caso non potra' eccedere la differenza tra l'assegno di disponibilita' e lo stipendio di attivita' dell'ultimo impiego da esso coperto.

[2]L'indennita' sara' pagata sui fondi stanziati pel servizio dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato e' destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art28 · fonte su Normattiva