Art. 29
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[1](Legge 25 giugno 1908, n. 290 art. 11).
[2]Gl'impiegati in disponibilita' saranno ricollocati in servizio attivo con lo stipendio e l'anzianita' che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilita'. Eguale trattamento sara' usato agl'impiegati in aspettativa per infermita', o per regioni di servizio, o per servizio militare, quando il loro posto venisse nell'intervallo soppresso.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva