Art. 29

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[1](Legge 25 giugno 1908, n. 290 art. 11).

[2]Gl'impiegati in disponibilita' saranno ricollocati in servizio attivo con lo stipendio e l'anzianita' che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilita'. Eguale trattamento sara' usato agl'impiegati in aspettativa per infermita', o per regioni di servizio, o per servizio militare, quando il loro posto venisse nell'intervallo soppresso.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art29 · fonte su Normattiva