Art. 30

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[1](Legge 25 giugno 1908, n. 290, art. 12).

[2]La meta' dei posti vacanti in ogni amministrazione verra' conferita ad impiegati in disponibilita' che siano appartenenti alla stessa o ad altra analoga, osservate per le designazioni il disposto dell'art. 22.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art30 · fonte su Normattiva