Art. 31
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Negli allegati al bilancio mutualo sara' per ciascun Ministero dato uno stato nominativo degl'impiegati in disponibilita' o in aspettativa e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva