Art. 32

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[1]Gl'impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi capi d'amministrazione congedi chi in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

[2]Per causa grave la durata del congedo potra' essere estesa a due mesi con decreto Ministeriale.

[3]Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato non uscira' dall'attivita' di servizio e ne conservera' lo stipendio.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art32 · fonte su Normattiva