Art. 32
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[1]Gl'impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi capi d'amministrazione congedi chi in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.
[2]Per causa grave la durata del congedo potra' essere estesa a due mesi con decreto Ministeriale.
[3]Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato non uscira' dall'attivita' di servizio e ne conservera' lo stipendio.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva