Art. 33

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[1](Legge 5 dicembre 1901, n. 499, art. 1). (Legge 30 giugno 1908, n. 304, art. 7).

[2]I prefetti del Regno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere collocati d'ufficio in aspettativa o collocati a disposizione del ministro dell'interno, quando cio' sia richiesto dai bisogni del servizio.

[3]I prefetti collocati a disposizione potranno rimanere in tale posizione per lo stesso tempo che e' stabilito per la disponibilita'.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art33 · fonte su Normattiva