Art. 33
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
[2]I prefetti del Regno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere collocati d'ufficio in aspettativa o collocati a disposizione del ministro dell'interno, quando cio' sia richiesto dai bisogni del servizio.
[3]I prefetti collocati a disposizione potranno rimanere in tale posizione per lo stesso tempo che e' stabilito per la disponibilita'.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva