Art. 34
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[1](Legge 5 dicembre 1901, n. 499, art. 2).
[2]I prefetti, dei quali si tratta nell'alinea dell'articolo precedente, quando, nel termine per cui furono collocati a disposizione, non siano stati richiamati alle loro funzioni, saranno collocati in aspettativa per ragioni di servizio.
[3]L'aspettativa per motivi di servizio non eccedera' la durata di un anno.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva