Art. 35

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Ai prefetti collocati in aspettativa per ragioni di servizio e' conceduto un assegno annuo non maggiore di due terzi, ne' minore della meta' dello stipendio, se conteranno dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore della meta' ne' minore di un terzo se conteranno meno di dieci anni.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art35 · fonte su Normattiva