Art. 35
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Ai prefetti collocati in aspettativa per ragioni di servizio e' conceduto un assegno annuo non maggiore di due terzi, ne' minore della meta' dello stipendio, se conteranno dieci o piu' anni di servizio, e non maggiore della meta' ne' minore di un terzo se conteranno meno di dieci anni.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva